Introdotto come concetto ancora nel Dlgs 626/94, risale al
1998 con il DM 10/03/98 l'obbligo per il Datore di Lavoro di
effettuare la valutazione del rischio incendio all'interno degli
ambienti di Lavoro (DA NON CONFONDERSI con la pratica
antincendio da istituire presso il locale comando dei Vigili del
Fuoco che si applica ancora per alcune tipologie di attività
secondo le recenti indicazioni da DPR 151/2011).
L'obiettivo della valutazione del rischio incendio è
classificare l'azienda/ente in uno dei 3 livelli di rischio
incendio previsti ossia
- RISCHIO INCENDIO BASSO
- RISCHIO INCENDIO MEDIO
- RISCHIO INCENDIO ALTO
in funzione dei quali scattano poi una serie di obblighi
relativi a:
- formazione addetti antincendio
- aggiornamento formazione antincendio
- rischio basso
- rischio medio
- rischio alto
- dotazione di attrezzature antincendio (numero di
estintori in funzione della classificazione e della
superficie)
- percorsi di emergenza (dimensioni porte di emergenza,
distanze, ecc ecc)
Tale valutazione del rischio incendio all'interno degli
ambienti di lavoro è
imposta a TUTTI I DATORI DI LAVORO, indipendentemente dalla
tipologia di operazioni svolte dall'azienda/ente, pena pesanti SANZIONI di
natura PENALE (ed episodi come Thyssen Krupp ci ricordano come è
alta l'attenzione alla valutazione del rischio incendio in
Italia).
A differenze di altre tipologie di rischio che in alcuni
settori è possibile escludere a priori in sede di valutazione
dei rischi (a titolo di esempio in generale è possibile
escludere il rischio chimico in studi di avvocati o
commercialisti o quanto meno classificarlo come irrilevante) la
valutazione del rischio incendio va effettuata per
tutte le imprese.
Tale valutazione si divide in 2 fasi:
- sopralluogo al fine di reperire
informazioni relative al rischio incendio tramite rilievi
fotografici e video, misurazioni e altro (ad esempio è
possibile che venga richiesta la giacenza media di sostanze
infiammabili all'interno degli ambienti di lavoro e pertanto
è opportuno svolgere il sopralluogo per la valutazione del
rischio incendio durante l'orario di lavoro)
- REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
STRESS LAVORO CORRELATO previsto dal DM 10/03/98
Tale documento di valutazione del rischio rumore dovrà poi
essere eventualmente aggiornato così come previsto
dalla legislazione vigente oppure in occasione di ogni
cambiamento nell'organizzazione del Lavoro, dei processi e di
ogni qualsiasi altro evento che possa comportare un cambiamento
delle condizioni di Sicurezza e Salute all'interno degli
ambienti di Lavoro (anche migliorativo).
La mancata redazione del documento di valutazione del rischio
incendio o il mancato aggiornamento entro le scadenze previste
comporta per il Datore di Lavoro una SANZIONE PENALE pari
all'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda PENALE da 2500€ a 6400€.
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